Criteri di ammissione e non ammissione a.s. 2020/2021
(approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 maggio 2021)
1) Scrutini finali degli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte.
1.1) I singoli docenti propongono il/i voto/i relativo/i alla/e propria/e disciplina/ tenendo conto:
a) degli esiti delle verifiche effettuate nell’ultimo periodo valutativo;
b) delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
c) dei risultati conseguiti a seguito di iniziative di recupero e sostegno;
d) della capacità da parte dello studente di sanare con uno studio personale ed autonomo eventuali modeste incertezze;
e) del grado di conseguimento degli obiettivi, relazionali, di metodo e cognitivi trasversali;
f) dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel corso dell’anno.
1.2) Ai sensi del comma 5, art. 4, D.P.R. 122/2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
1.3) Per coloro invece che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, ai sensi del
comma 6, art. 4, DPR 122/2009, il Consiglio di Classe procede o alla sospensione del giudizio o alla non ammissione alla classe successiva. La decisione è assunta dal Consiglio di Classe valutando la
possibilità o meno, da parte dello studente, di raggiungere, prima dell’inizio dell’anno scolastico
successivo e secondo il calendario predisposto per le specifiche verifiche, le conoscenze, le competenze e gli obiettivi formativi della/e disciplina/e insufficiente/i, anche attraverso appositi
interventi didattici programmati. Nel caso di valutazione positiva, il Consiglio di classe procede alla
sospensione del giudizio (vedi nota); nel caso di valutazione negativa, il Consiglio di Classe, delibera la non ammissione alla classe successiva (vedi nota).
Nella valutazione di cui sopra, il Consiglio di Classe prende in considerazione i seguenti elementi:
a) qualità/quantità delle insufficienze e discipline interessate;
b) concreto scostamento rispetto alla situazione di partenza;
c) grado di conseguimento degli obiettivi, relazionali, di metodo e cognitivi trasversali;
d) impegno, interesse e partecipazione nel corso dell’anno.
2) Scrutini finali degli studenti dell’ultimo anno (ammissione all’esame conclusivo)
I singoli docenti propongono il/i voto/i relativo/i alla/e propria/e disciplina/ tenendo conto:
a) degli esiti delle verifiche effettuate nell’ultimo periodo valutativo;
b) delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
c) dei risultati conseguiti a seguito di iniziative di recupero e sostegno;
d) del grado di conseguimento degli obiettivi, relazionali, di metodo e cognitivi trasversali;
e) dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel corso dell’anno.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 62/2017 sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica / di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento/i, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
3) Scrutini per l’integrazione dello scrutinio finale
Ai sensi di quanto specificamente previsto dal comma 6, art. 4, D.P.R. 122/2009, il Consiglio di
Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative che hanno determinato il giudizio di sospensione, procede alla formulazione del giudizio finale, che, in caso positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva. Nella formulazione del predetto giudizio finale, il Consiglio di Classe prende in considerazione i seguenti elementi:
a) esito delle verifiche finali;
b) scostamento rispetto allo scrutinio di giugno, inteso come concreto avvicinamento alla
sufficienza nella/e disciplina/e oggetto di debito; e in subordine, nei casi più complessi, esamina i seguenti ulteriori elementi:
c) impegno rispetto al/ai debito/i assegnato/i;
d) reale comprensione, evidenziata in sede di verifica, delle esercitazioni eventualmente assegnate come lavoro estivo nella/e disciplina/e oggetto di debito;
Nota al punto 1.3
Premesso che le insufficienze possono essere classificate secondo il criterio qualitativo (loro gravità) o quantitativo (loro numero) e che possono darsi casi in cui qualità e quantità delle insufficienze si combinano variamente, per evitare decisioni sensibilmente disomogenee, fermo restando la centralità del criterio di cui al precedente punto 1.3, il Collegio dei Docenti propone, come puro parametro di riferimento, la seguente tabella:
Prima situazione:
Sospensione del giudizio |
Seconda situazione:
Sospensione del giudizio
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Terza situazione:
Non ammissione alla classe successiva
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Primo caso |
un’insufficienza gravissima |
un’insufficienza non grave e una gravissima |
due insufficienze di cui una grave e una gravissima |
Secondo caso |
due insufficienze di cui una grave e una non grave |
due insufficienze gravi |
tre insufficienze di cui due gravi |
Terzo caso |
Insufficienza non grave in un numero di discipline non superiore a tre |
tre insufficienze di cui una grave |
insufficienze non gravi in un numero di discipline maggiore di tre |
Precisazione terminologica: a) le insufficienze non gravi corrispondono a 5/10; b) le insufficienze gravi corrispondono a 4/10; c) le insufficienze gravissime corrispondono a 3/10 (o meno). |
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Suggerimento di massima del Collegio dei Docenti: a) quadro riconducibile ad uno dei tre casi della prima situazione: sospensione del giudizio; b) quadro riconducibile ad uno dei tre casi della seconda situazione: sospensione del giudizio; c) quadro riconducibile ad uno dei tre casi della terza situazione: non ammissione alla classe successiva (a maggior ragione in presenza di un quadro ancora più negativo). |